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CONDIZIONI DI ACQUISTO FORNITORI

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DELLA ULRICH BRUNNER GMBH

§ 1 Generale - Ambito di applicazione

Si applicano esclusivamente i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto; non riconosciamo i termini e le condizioni del fornitore che siano in contrasto con i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto o che si discostino da essi, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre Condizioni d'acquisto si applicano anche se accettiamo senza riserve la fornitura del fornitore sapendo che i termini e le condizioni del fornitore sono in conflitto con le nostre Condizioni d'acquisto o si discostano da esse. Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere riportati per iscritto nel presente contratto.

 

§ 2 Offerta - Documentazione dell'offerta

(1) Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine per iscritto entro una settimana; la conferma può avvenire anche via e-mail o fax.

(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine; devono esserci restituiti senza richiesta dopo il completamento dell'ordine. Devono essere mantenuti segreti nei confronti di terzi; a questo proposito, si applicano anche le seguenti disposizioni § 13 comma (4).

 

§ 3 Prezzi - Condizioni di pagamento

(1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. In assenza di accordi scritti contrari, il prezzo comprende la consegna “franco domicilio”, compreso l'imballaggio. La restituzione dell'imballaggio richiede un accordo separato.

(2) Possiamo elaborare le fatture solo se queste, in conformità alle specifiche del nostro ordine, riportano il numero d'ordine ivi specificato; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.

(3) Se non diversamente concordato per iscritto, pagheremo il prezzo di acquisto entro 14 giorni, calcolati dalla consegna e dal ricevimento della fattura con uno sconto del 3%, o al netto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

(4) Ci riserviamo il diritto alla compensazione e ritenzione nella misura consentita dalla legge.

 

§ 4 Tempi di consegna

(1) Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante.

(2) Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si verificano o diventano riconoscibili circostanze che indicano il non rispetto del termine di consegna concordato.

(3)In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere un indennizzo al posto dell'adempimento e il recesso dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole. In caso di richiesta di risarcimento, il fornitore ha il diritto di dimostrare che non è responsabile dell'inadempimento.

 

§ 5 Trasferimento del rischio - documenti

(1) Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna sarà franco domicilio; il rischio passerà allo scarico della merce e all'accettazione nei nostri locali aziendali.

(2) Il fornitore è tenuto a riportare esattamente il nostro numero d'ordine su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna; se non lo fa, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell'elaborazione.

 

§ 6 Produzione dei prodotti

(1) Il fornitore è tenuto a rispettare gli standard qualitativi richiesti per la produzione della merce. Deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro in conformità alle disposizioni delle norme antinfortunistiche e delle norme generali di sicurezza e salute sul lavoro.

(2) Egli è tenuto a rispettare tutte le norme di lavoro e a garantirlo. In caso di inosservanza di tali norme o di mancato rispetto degli standard di qualità e delle regole generali della tecnica, sarà tenuto a risarcire i danni che ne derivano.

 

§ 7 Ispezione difetti - Responsabilità per difetti

(1) Il fornitore rinuncia all'osservanza da parte nostra dei termini di legge per l'ispezione e la notifica dei difetti; solo i difetti evidenti e facilmente riconoscibili devono essere notificati da noi, per cui il periodo di notifica è esteso a un periodo di 2 settimane.

(2) È sufficiente l'esecuzione di campioni casuali. Abbiamo diritto a tutti i diritti previsti dalla legge per i difetti; in ogni caso, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di richiedere al fornitore l'eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo. L'eliminazione si considera fallita dopo il primo tentativo non riuscito. Ci riserviamo espressamente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento dei danni al posto della prestazione.

(3) In caso di pericolo o di particolare urgenza, siamo autorizzati ad eliminare il difetto a spese del fornitore.

(4) Il periodo di prescrizione è di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio.

(5) Nel caso di componenti che sono stati sottoposti a prove di tenuta da parte del fornitore, alla proprietà di tenuta si applica un periodo di prescrizione di 60 mesi, calcolato a partire dal trasferimento del rischio.

 

§ 8 Scoperta del difetto dopo la lavorazione e la consegna

Se un difetto della merce si manifesta solo dopo la lavorazione e la consegna al cliente finale, oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge, abbiamo il diritto di intervenire noi stessi presso il cliente finale e di eliminare il difetto senza fissare un termine e facendo valere l'adempimento/eliminazione successiva dei difetti.

Se il vizio denunciato e i costi che ne derivano si basano esclusivamente sulla merce acquistata dal fornitore, quest'ultimo si farà carico non solo dei costi di sostituzione o riparazione, ma anche di eventuali costi aggiuntivi per viaggi, lavori in loco e materiali supplementari.

Se il difetto è proporzionalmente causato dalla merce del fornitore e dai costi che ne derivano, il fornitore dovrà sostenere i nostri costi a tale riguardo nella stessa proporzione percentuale.

 

§ 9 Responsabilità civile da prodotto - indennizzo - copertura assicurativa di responsabilità civile

(1) Nella misura in cui il fornitore è responsabile dei danni al prodotto, è tenuto a risarcirci dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi a prima richiesta, nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nei confronti di terzi.

(2) Nell'ambito della sua responsabilità per i casi di danno ai sensi del paragrafo (1), il fornitore è inoltre tenuto a rimborsare le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB (Codice civile tedesco) o ai sensi dei §§ 830, 840, 426 BGB (Codice civile tedesco) derivanti da o in relazione a un'azione di richiamo da noi effettuata. Informeremo il fornitore - per quanto possibile e ragionevole - sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo da effettuare e gli daremo l'opportunità di commentare. Restano impregiudicati gli altri diritti previsti dalla legge.

(3) Il fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti con una copertura forfettaria di 2 milioni di euro per danni alle persone/cose; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento, queste rimangono inalterate. In singoli casi possono essere concordate somme di assicurazione più elevate.

 

§ 10 Diritti di proprietà

(1) In relazione alla sua fornitura, il fornitore garantisce che non vengono violati diritti di terzi all'interno della Repubblica Federale della Germania.

(2) Se per questo motivo vengono avanzate pretese nei nostri confronti da parte di terzi, il fornitore è obbligato a risarcirci da tali pretese su prima richiesta scritta; non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo, senza il consenso del fornitore, in particolare a concludere una transazione.

(3) L'obbligo di indennizzo del fornitore riguarda tutte le spese necessariamente sostenute da noi a causa o in relazione alla richiesta di risarcimento da parte di terzi.

(4) Il periodo di prescrizione è di dieci anni, calcolati a partire dalla conclusione del contratto.

 

§ 11 Riserva di proprietà - accantonamento - strumenti

(1) Se forniamo parti al fornitore, ci riserviamo la proprietà di tali parti. La lavorazione o la rimodellazione da parte dei fornitori viene effettuata a nostro nome. Se la nostra merce riservata viene lavorata insieme ad altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore del nostro articolo (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri articoli concordati al momento della lavorazione.

(2) Se l'articolo da noi fornito viene mescolato in modo indissolubile con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dell'articolo riservato (prezzo d'acquisto più IVA) rispetto agli altri articoli mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del fornitore debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il fornitore ci trasferirà la comproprietà su base proporzionale; il fornitore manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.

(3) Se i diritti di garanzia che ci spettano ai sensi del paragrafo (1) e/o del paragrafo (2) superano di oltre il 10% il prezzo di acquisto di tutte le nostre merci soggette a riserva di proprietà non ancora pagate, saremo obbligati a svincolare i diritti di garanzia a nostra discrezione su richiesta del fornitore.

 

§ 12 Luogo di giurisdizione - Luogo di adempimento

(1) Se il fornitore è un commerciante, la nostra sede commerciale sarà il foro competente; tuttavia, avremo anche il diritto di citare il fornitore presso il tribunale del suo luogo di residenza.

(2) Se non diversamente indicato nell'ordine, la nostra sede legale è il luogo di adempimento.

(3) Il diritto tedesco si applica senza eccezioni, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

 

§ 13 Varie

(1) Il contratto rimarrà efficace nelle sue parti rimanenti anche se singole disposizioni sono giuridicamente inefficaci; la disposizione inefficace sarà sostituita da quella che più si avvicina all'intento economico.

(2) Il fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservati tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli e gli altri documenti e informazioni ricevuti. Essi possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. L'obbligo di riservatezza si applica anche dopo l'adempimento del presente contratto; esso decade se e nella misura in cui le conoscenze di produzione contenute nelle illustrazioni, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti forniti sono diventate di dominio pubblico.

(3) Tutti gli accordi tra il fornitore e l'acquirente devono essere stipulati per iscritto; la forma scritta si applica anche a tutte le modifiche e/o accordi accessori prima o dopo la conclusione del contratto.

(4) A questo proposito, la forma scritta si applica anche all'annullamento della presente clausola di forma scritta.

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